Regime speciale per lavoratori impatriati: cambia dal 2020



Rafforzate le misure incentivanti per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020. L’accesso al “regime speciale per i lavoratori impatriati”, viene esteso ad una platea di beneficiari più ampia, e contestualmente vengono semplificate le condizioni di accesso, aumentata la quota di reddito esente e introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque anni in presenza di determinati requisiti.

Con il Decreto Crescita, tra l’altro, viene modificato il “regime speciale per i lavoratori impatriati” (articolo 5, commi 1, 2 e 3). Come accennato, le nuove disposizioni relative al “regime speciale per i lavoratori impatriati” si applicano ai soggetti che si trasferiscono in Italia a decorrere dal 2020.
In base alle nuove disposizioni, potranno optare per il regime agevolato i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, a condizione che non siano stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento (in precedenza era richiesto un periodo di non residenza in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento).
Sono richieste inoltre le seguenti condizioni:
– l’impegno a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Vengono eliminate, dunque, due condizioni di accesso al regime speciale previste dall’attuale disciplina:
– quella secondo cui l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
-e quella che limita i benefici ai lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Un’altra modifica riguarda la tipologia di redditi prodotti in Italia dai “lavoratori impatriati” per i quali è possibile godere della tassazione agevolata. Per effetto delle modifiche, infatti, sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (prima non previsti) e i redditi di lavoro autonomo. Inoltre, il regime speciale potrà essere applicato anche ai redditi d’impresa prodotti da lavoratori impatriati che avviano un’attività in Italia a partire dal 1° gennaio 2020.
Per quanto concerne il periodo agevolato, viene prevista l’applicazione del regime speciale a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i 4 periodi d’imposta successivi (quindi non è cambiato). Viene aggiunta, però, la previsione che riconosce l’applicazione del regime speciale impatriati per ulteriori 5 periodi d’imposta, con maggiori agevolazioni fiscali. In particolare:
– ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido pre-adottivo, negli ulteriori 5 periodi di imposta, i redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare;
– ai lavoratori con almeno un tre figli minorenni o a carico, anche in affido pre-adottivo, negli ulteriori 5 periodi di imposta, i redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare;
– ai lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà), negli ulteriori 5 periodi di imposta, i redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare;


Proprio con riferimento alla misura dell’agevolazione, per i primi 5 periodi di applicazione del “regime speciale” viene elevata dal 50% al 70% la percentuale di esenzione del reddito. Quindi, per i lavoratori impatriati che si trasferiscono in Italia a decorrere dal 2020 i redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% del loro ammontare. Tuttavia, se gli stessi lavoratori trasferiscono la residenza in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia la predetta percentuale di reddito imponibile si riduce al 10%.
Infine, una disposizione specifica viene introdotta per i cittadini italiani all’estero non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia, e che hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per i 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento della residenza in Italia. In particolare:
– quelli che rientrano in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020, potranno accedere ai benefici fiscali del regime speciale per i lavoratori impatriati secondo le nuove disposizioni;
– quelli che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2019, potranno accedere ai benefici fiscali del regime speciale per i lavoratori impatriati secondo le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2018, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di accertamento. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.






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