L’articolo 15 del Decreto Crescita (in fase di conversione in legge) introduce la possibilità per le regioni e gli enti locali di disciplinare la definizione agevolata per le proprie entrate, anche tributarie, con l’esclusione delle sanzioni.
Le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni possono disciplinare la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati negli anni dal 2000 al 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione.
Gli enti territoriali che intendono dare attuazione alla definizione agevolata dovranno approvare la relativa disciplina entro il 29 giugno 2019 con proprio provvedimento, che dovrà essere pubblicato entro 30 giorni dall’adozione nel sito internet istituzionale dell’ente.
Ferma restando l’autonomia di ciascun ente territoriale all’adozione della definizione agevolata, il Decreto Crescita stabilisce che la stessa presuppone l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate oggetto di definizione.
Con il provvedimento suddetto, inoltre, ciascun ente territoriale deve stabilire:
– il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
– le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
– i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
– il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
L’adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente attraverso la presentazione della relativa istanza, determina automaticamente la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
In ogni caso, sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di competenza degli enti territoriali, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.
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