Approvate le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari (Ministero Sviluppo Economico – decreto 24 aprile 2019).
Ai fini del monitoraggio della rischiosità degli impieghi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari.
Rientrano tra i soggetti beneficiari, le PMI e i professionisti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo e nei settori dell’agricoltura e della pesca. Sono inclusi anche le mid-cap, ossia, le imprese, diverse dalle PMI, che hanno un numero di dipendenti non superiore a 499.
La garanzia è concessa in favore dei suddetti soggetti beneficiari, con le seguenti modalità:
– garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;
– controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti.
Le misure di accantonamento trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore delle “condizioni di ammissibilità e disposizione di carattere generale del Fondo”.
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