Il “decreto crescita” modifica il regime forfetario




I contribuenti che applicano tale regime non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e di quelle sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (art. 6 DL n. 34/2019).

I contribuenti che applicano il regime forfetario, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
I contribuenti in esame non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e di quelle sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
La modifica apportata dal decreto legge in oggetto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte precedentemente al 1° maggio 2019, data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a tale data, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di legge (art. 8, dpr n. 602/1973).
Quanto previsto sopra relativamente alle ritenute vale a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, e che possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 20 per cento.





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