Si forniscono precisazioni sull’indennità in favore dei lavoratori del settore del call-center, rifinanziata per il 2019.
I soggetti beneficiari dell’indennità in parola, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga; laddove la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
La suddetta indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale. La crisi è valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo; l’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, poi, verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.
L’azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento. Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. L’impresa, qualora durante il periodo di fruizione del trattamento o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.
L’indennità può essere concessa anche quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. In questa ipotesi, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.
Possono fare ricorso al trattamento con causale di crisi aziendale le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività, purché in possesso dei requisiti menzionati.
In presenza di un accordo siglato nel 2019 con inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2019, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, superando il limite temporale del 31.12.2019.
Ai fini dell’ammissione al trattamento in questione, l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazione industriali – Divisione VI e successivamente, entro tempi congrui, deve presentare la relativa domanda di concessione al trattamento alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Formazione – Divisione III, via Flavia n. 6 – 00187 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
La domanda, corredata dal verbale di accordo e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento con l’indicazione del programma di crisi aziendale con il piano di risanamento, l’autodichiarazione relativa ai requisiti richiesti e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo E-mail. E’ possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del Ministero del lavoro, www.lavoro.gov.it – Area Lavoro –Ammortizzatori sociali – concessioni in deroga.
L’azienda deve indicare nella domanda se opta per il pagamento anticipato della indennità da parte dell’INPS oppure per il pagamento diretto da parte dell’azienda stessa.
La domanda di concessione dell’indennità deve essere presentata contestualmente sia al Ministero del lavoro che agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio.
Gli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti alla conclusione dell’intervento, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e Formazione, Divisione III, entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’azienda, si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministro del lavoro, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
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