Al fine di rendere più agevole la consultazione degli estratti contributivi dei lavoratori iscritti al Fondo volo in forza alle aziende operanti nel settore del trasporto aereo, e con particolare riferimento alla corretta valorizzazione dell’indennità di volo in relazione alla determinazione dell’imponibile soggetto a contribuzione e della retribuzione pensionabile, l’Inps riepiloga la normativa succedutasi nel tempo e le indicazioni operative già fornite in materia.
L’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 ha stabilito, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo volo, che la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. In tale quadro normativo assume rilevanza l’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro che, con decorrenza dall’1.1.1998, prevede l’integrale sostituzione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge n. 153/1969, fissando il principio in base al quale l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente, individuati in base all’articolo 46, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali. Pertanto, il reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale per i lavoratori iscritti al Fondo volo, a decorrere dall’1.1.1998, è individuato sulla stessa base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell’articolo 48 e, a seguito delle riforme intervenute successivamente, dall’articolo 51 del TUIR, il quale al comma 6 statuisce che “le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.
In merito alla retribuzione pensionabile e in relazione a quei soggetti che possano far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni ovvero inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995, tuttavia, il citato D.lgs n. 164/1997, all’articolo 2, comma 3, ha stabilito che “per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo”. Il legislatore con una norma di interpretazione autentica ha chiarito che “l’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare”.
Alla luce del quadro normativo sopra illustrato, la disciplina vigente in materia (con esclusione del periodo 2014-2017) può essere così riepilogata: l’indennità di volo è sempre individuata nella misura del 50% con riferimento all’imponibile assoggettabile a contribuzione; per quanto riguarda la retribuzione pensionabile, nei confronti di lavoratori che risultino iscritti al Fondo volo successivamente al 31.12.1995 l’indennità di volo è individuata nella misura del 50%. Di contro, per tutti i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995 (e la cui prestazione pensionistica è calcolata con il metodo retributivo e misto), ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote di pensione maturate alla data del 31.12.1997.
Tanto rappresentato, ai fini che rilevano per la compilazione del flusso Uniemens è possibile individuare la casistica per le diverse categorie di lavoratori con riferimento ai seguenti <TipoLavoratore>:
X3: per i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995;
Y3 : per i lavoratori iscritti al Fondo volo, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, che hanno aderito ai Fondi complementari;
Z3 : per i lavoratori iscritti al Fondo volo dopo il 31.12.1995.
Per tutte le categorie di lavoratori la retribuzione soggetta a contribuzione è rinvenibile, pertanto, nell’elemento <Imponibile>, in cui l’indennità di volo è sempre valorizzata nella misura del 50%.
Per le categorie di lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995, che hanno maturato quote di pensione con il sistema retributivo (X3 e Y3), ai fini dell’esposizione della retribuzione utile come base di calcolo della prestazione pensionistica è prevista un’apposita sezione nell’elemento <FondiSpeciali>, <FondiAnte95> del flusso Uniemens, ossia l’elemento <RetribuzionePensionabile>, in cui l’importo dell’indennità di volo è valorizzato per l’intero ammontare e sommato alla retribuzione base.
Per la categoria di lavoratori Z3 l’imponibile soggetto a contribuzione e la retribuzione pensionabile sono coincidenti e non è prevista la compilazione dell’elemento relativo ai Fondi.

