I criteri di computo dei lavoratori svantaggiati già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali devono essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali.
In seguito alla richiesta di chiarimenti – proveniente da un’impresa sociale, avente alle proprie dipendenze dei lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017 e s.m.i. – circa le modalità di calcolo della percentuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, il Ministero del lavoro ha chiarito quanto segue.
Con l’interpello n. 17/2015, il Ministero del lavoro aveva avuto modo di chiarire che, nel caso delle cooperative sociali di tipo b) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall’articolo 4 comma 1 della l. n.381/1991 e che ai sensi del comma 2 della medesima disposizione devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori dell’impresa, “la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata ‘per teste e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi”, in quanto la ratio legis risiede nel creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.
La circolare INPS n. 188/1994, riportando le indicazioni fornite dal Ministero, aveva affermato che, sempre con riferimento alle medesime imprese, “le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota delle stesse… un diverso orientamento costituirebbe una ingiustificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in questione”. Dunque, sebbene le categorie svantaggiate ex art. 2 comma 4 del d.lgs. n.112/2017 non siano pienamente sovrapponibili con quelle di cui alla l. n.381/1991, la formulazione delle norme che impongono rispettivamente all’impresa sociale di impiegare “un numero di persone…non inferiore al trenta per cento dei lavoratori” e alla cooperativa sociale che i lavoratori svantaggiati “devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori” è molto simile; allo stesso modo, risultano sostanzialmente analoghe le finalità di inclusione lavorativa e sociale delle due normative, entrambe operanti in favore di persone appartenenti a categorie tipicamente “deboli” sul piano dell’inserimento del mondo del lavoro.
Pertanto, sulla base delle valutazioni sopra effettuate, si ritiene che i suddetti criteri di computo dei lavoratori svantaggiati già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali debbano essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali, anche al fine di garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi ad entrambi gli istituti.

