Il divieto di perseguire finalità di lucro soggettivo è alla base dei limiti all’esercizio di attività di direzione, coordinamento e controllo da parte, fra gli altri, di soggetti con finalità lucrative che potrebbero condizionare ed eludere gli obiettivi assegnati dalla normativa all’impresa sociale, per il perseguimento di finalità speculative estranee alla stessa
In riferimento alla recente revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017), sono stati richiesti chiarimenti circa gli aspetti della struttura proprietaria e delle cariche sociali. In particolare, è stato richiesto:
– se un’impresa sociale avente un unico socio nella forma di Consorzio senza scopo di lucro, composto in larga parte da soci profit, il cui CdA è espresso da rappresentanti dei soci profit, potesse ancora qualificarsi come impresa sociale;
– e se, altresì, a rappresentanti di soggetti profit è preclusa in linea generale l’assunzione della carica di Presidente.
Al riguardo, il Legislatore non ha inteso disciplinare un nuovo modello di ente caratterizzato da una struttura organizzativa tipica, bensì delineare una qualificazione giuridica applicabile a forme giuridiche già esistenti e tipizzate (associazioni, comitati, fondazioni, SRL, SPA, società cooperative). E’ pertanto consentita l’adozione di un qualunque modello organizzativo che risulti conforme allo svolgimento in via stabile e principale di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’assenza dello scopo di lucro è espressamente prevista quale requisito essenziale ai fini della qualificazione di un ente quale impresa sociale. Il lucro cui si fa riferimento è il lucro soggettivo e non quello oggettivo; quest’ultimo corrisponde al profitto d’impresa ed è legato al normale svolgimento dell’attività organizzata in forma di impresa, mentre qui si intende vietare l’arricchimento personale ed egoistico da parte di soggetti che, a vario titolo, partecipano all’attività d’impresa. Il medesimo divieto di perseguire finalità di lucro soggettivo è appunto alla base dei limiti all’esercizio di attività di direzione, coordinamento e controllo da parte, fra gli altri, di soggetti con finalità lucrative che potrebbero condizionare ed eludere gli obiettivi assegnati dalla normativa all’impresa sociale, per il perseguimento di finalità speculative estranee alla stessa. Di qui, la presenza all’interno degli assetti proprietari, formalmente attraverso la partecipazione ad un consorzio senza scopo di lucro, di soggetti “for profit” in misura consistente o maggioritaria, fa sì che l’impresa sociale si trovi di fatto sottoposta al controllo di soggetti aventi una natura giuridica incompatibile con quella dell’impresa sociale stessa; né sembra sufficiente ad annullare il rischio, la configurazione della pluralità di imprese profit come consorzio formalmente privo di scopo di lucro.
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