Si forniscono i primi chiarimenti operativi in ordine al trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
Come noto, è stato introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Tale trattamento presuppone che non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal D.Lgs. 148/2015, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità. La disposizione, in particolare, comprende tutti i casi in cui si tratti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in tema di cigo e cigs, oppure che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di cigo/cigs, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile, o infine, i casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento.
Il trattamento in questione è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
Il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concesso per la durata complessiva di 12 mesi nel triennio 2018-2019-2020, con riconoscimento della contribuzione figurativa. Lo stesso trattamento non può essere richiesto per: i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi; il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda; i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso.
Il trattamento cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui incentivi all’occupazione sopra si realizzano ed è revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente. L’amministratore giudiziario o l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro, all’atto di presentazione dell’istanza, la non sussistenza, in capo ai lavoratori destinatari del trattamento, di alcuna delle cause di esclusione; a tal fine, deve essere sottoscritta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Laddove le cause di esclusione insorgano successivamente alla presentazione dell’istanza, l’amministratore giudiziario o l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del lavoro, ai fini della revoca del trattamento con effetto retroattivo, mediante analoga dichiarazione da inviare tramite il canale “comunicazioni” di cigs-online.
Il trattamento deve essere richiesto mediante apposita istanza, da inviare, entro un congruo termine, tramite il portale cigs-online, dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato o anche dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per le imprese poste sotto la propria gestione, previo nulla osta del giudice delegato.
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