Autorizzazione per l’installazione di strumenti di controllo: non è configurabile il silenzio-assenso




Con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti ex art. 4, co. 1, L. n. 300/1970, il Ministero del lavoro ribadisce che non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.


Le disposizioni contenute nell’articolo 4 cit. sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. L’attività lavorativa non deve infatti risultare impropriamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.
Pertanto, è affidata ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego di impianti ed altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte per regolare la fattispecie. Con nota del 16 aprile 2012 si erano fornite istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 300 del 1970, in quella occasione era stata sottolineata la necessità di considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante.
Con nota del 18 giugno 2018, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha altresì ribadito alle proprie strutture territoriali la necessità della stretta connessione teleologica che deve intercorrere tra la richiesta di installazione e l’esigenza manifestata.
Dunque, la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento). Tale interpretazione appare condivisa anche dalla giurisprudenza, la quale ha da ultimo affermato che “la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro” (cfr. Cass. pen. n. 22148/2017), in continuità con un orientamento interpretativo consolidato in materia
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