Dagli importi dovuti per la definizione si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e, di conseguenza, l’importo versato per la precedente definizione agevolata, poi non perfezionata, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per l’attuale definizione. Ammessa la detraibilità di cui si tratta, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 maggio 2019, n. 136).
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
Sono definibili in via agevolata anche le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e, quindi, le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata.
Posta, quindi, la definibilità delle controversie aventi ad oggetto gli atti di recupero dei crediti d’imposta, nel caso in cui l’Agenzia delle entrate è integralmente soccombente in primo e in secondo grado e la controversia risulta pendente davanti alla Suprema Corte, si può definire la controversia con il pagamento del 5 per cento del relativo valore.
Dagli importi dovuti per la definizione “si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio” e, di conseguenza, l’importo versato per la precedente definizione agevolata, poi non perfezionata, è scomputabile dall’importo lordo dovuto per l’attuale definizione.
Ammessa la detraibilità di cui si tratta, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
A seguito del perfezionamento della definizione della controversia, il contribuente può rinunciare al ricorso avverso il diniego della precedente definizione oppure l’ufficio può chiedere la cessata materia del contendere essendo venuto meno l’interesse alla lite.
