Il Ministero dello Sviluppo ha approvato la disciplina attuativa dei piani individuali di risparmio a lungo termine (cd. “PIR”) ai fini del riconoscimento del regime fiscale agevolato in seguito alle modifiche introdotte per i piani di risparmio costituiti dal 1° gennaio 2019 (Decreto 30 aprile 2019 ).
La disciplina agevolativa è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2017 e prevede l’esenzione IRPEF dei redditi di capitale (diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate) e dei redditi diversi, conseguiti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani individuali di risparmio a lungo termine (cd. “PIR”) che osservano determinati vincoli di composizione e concentrazione, oltre a limiti temporali e divieti di investimento stabiliti dalla normativa di riferimento.
Con la Legge di Bilancio 2019, i requisiti e le condizioni dei PIR, previsti affinché sia riconosciuto il regime fiscale agevolato per i corrispondenti redditi, sono stati modificati in modo da indirizzare parte degli investimenti dei PIR verso il finanziamento di PMI (piccole e medie imprese) e garantire al sistema imprenditoriale italiano una maggiore disponibilità finanziaria da utilizzare negli investimenti produttivi.
In particolare, è previsto che la quota vincolata del PIR (almeno il 70% dei capitali raccolti) deve essere investita:
– per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili;
– per almeno il 5 per cento in quote o azioni di fondi per il venture capital, o di fondi di fondi per il venture capital;
– per almeno il 30 per cento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Tale vincolo di composizione deve essere rispettato per almeno 2/3 dell’anno solare.
Per espressa previsione della norma, le nuove regole si applicano ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 e trovano piena attuazione nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2019 (di seguito “decreto”).
Ai fini dell’accesso al regime fiscale agevolato per i redditi provenienti dai PIR, il decreto stabilisce che si considera:
– “PMI ammissibile”, l’impresa non quotata, che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni, residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia, a condizione che non abbia ricevuto risorse finanziarie per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di euro a titolo di aiuto al finanziamento del rischio e soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: non abbia operato in alcun mercato; operi in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla prima vendita commerciale; necessiti di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del suo fatturato medio annuo registrato negli ultimi 5 anni.
– Fondo per il venture capital ammissibile, l’organismo di investimento collettivo del risparmio residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che destina almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI ammissibili.
Il medesimo organismo di investimento collettivo del risparmio che destina l’intero patrimonio raccolto all’investimento in quote o azioni di fondi per il venture capital ammissibili, invece, costituisce un fondo di fondi per il venture capital.
Per quanto concerne le condizioni che il PIR deve rispettare, il decreto stabilisce che:
– la quota vincolata (70% dei capitali raccolti) del PIR costituito dall’investitore privato indipendente, deve essere investita per almeno il 5% in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da PMI ammissibili, e per almeno il 5% in quote o azioni di fondi per il venture capital, o di fondi di fondi per il venture capital. Ai fini del computo di tali quote, della quota del 70 per cento dei capitali raccolti dai fondi per il venture capital, si considerano ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity.
– ciascuna PMI ammissibile non può ricevere un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro.
In ogni caso, il soggetto presso il quale è costituito il PIR deve acquisire, dalle PMI e/o dai Fondi di capital venture finanziati apposite dichiarazioni sottoscritte dai rappresentanti legali che attestano il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa per l’accesso agli aiuti.
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