ISA: le regole di applicazione




Definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) per il periodo d’imposta 2018 e individuati i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali l’Agenzia tiene conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 10 maggio 2019, n 126200).

Gli indici sintetici Isa sono uno strumento che mira a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria e sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più “affidabili” possono accedere ai benefici premiali di seguito elencati.


Con riferimento all’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti, l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
– alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2019;
– alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020;
– alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2018.
In relazione ai primi due punti elenco, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui.
L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto concerne l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA, è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultanti dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, sia condizionato, all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro maturati nell’anno.
Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto concerne l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, la stessa è condizionata, all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, tale beneficio è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2018 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, è statuito che, per il periodo d’imposta 2018, sia condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per accedere a tutti i benefici elencati sopra è inoltre necessario che:
– nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
– nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018, dallo scorso 10 aprile fino al 30 settembre 2019 i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli Isa. I dubbi e le domande vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018». L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli Isa.

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. Per ciascun contribuente il file deve contenere, oltre al codice fiscale, l’indicazione che l’intermediario abbia la delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.
Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati attraverso un procedimento simile a quello previsto per l’accesso alla dichiarazione Mod. 730 precompilata.
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area autenticata del sito internet delle Entrate un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. Il contribuente può comunque sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

In relazione alle modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, per quanto attiene al contenuto delle ricevute restituite dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a seguito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all’utilizzo dei canali Entratel o Fisconline, è prevista l’indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito “invito” al contribuente, affinché quest’ultimo trasmetta, qualora non l’abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.
L’Agenzia delle entrate, attraverso tale invito, prima della contestazione della violazione relativa all’omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Sono interessati i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.
Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all’obbligo di presentazione dei relativi modelli.

Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici ISA, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini IVA (art. 9-bis, co. 9, D.L. n. 50/2017).
Per effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è utilizzato il codice tributo “6494” ridenominato:
– “6494” denominato “ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA”.
Infine, si precisa che il suddetto codice tributo “6494” è utilizzabile anche per il versamento integrativo dell’IVA dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 10 maggio 2019, n. 48/E).





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