In appresso si esamina l’istituto della riduzione del tasso medio di tariffa in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Inail, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il datore di lavoro, a tal fine, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti dall’Inail, relativi all’attuazione, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’istanza deve essere presentata, a pena d’inammissibilità, telematicamente entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati. L’esito dell’istruttoria dell’istanza è comunicato, con modalità telematica, al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. In caso di esito positivo, nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura dell’8%. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della PAT, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, nelle seguenti misure.
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Lavoratori-anno del triennio della PAT |
Riduzione |
|---|---|
| Fino a 10 | 28% |
| Da 10,01 a 50 | 18% |
| Da 50,01 a 200 | 10% |
| Oltre 200 | 5% |
La riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno in uguale misura a tutte le voci della PAT.
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