Trattamento di sostegno al reddito per aziende sequestrate o confiscate




15 mag Si forniscono chiarimenti sul trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.


Per favorire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato esclusivamente con il pagamento diretto da parte dell’INPS. L’Istituto eroga il trattamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una comunicazione semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il trattamento in questione riguarda tutti i casi di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in tema di cigo e cigs, oppure che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di cigo/cigs, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile, o infine, i casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento. Lo stesso trattamento è concesso altresì ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
Tale trattamento può essere concesso per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio 2018-2019-2020, con riconoscimento della contribuzione figurativa, e deve essere richiesto mediante apposita istanza, da inviare, entro un congruo termine, tramite il portale cigs-online, dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato o anche dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per le imprese poste sotto la propria gestione, previo nulla osta del giudice delegato.





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