Incentivo Occupazione Sviluppo Sud




Ai fini dell’operatività dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud per i datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019: lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età; lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del DM del 17 ottobre 2017. L’attuazione è demandata all’Inps che fornirà le istruzioni operative sulla misura.


L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
Lo stesso incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione.
Il beneficio in parola spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
L’incentivo in argomento è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
– nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
– oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019. L’incentivo è inoltre cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.






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