Forniti chiarimenti sulle condizioni di continuità aziendale a seguito di messa in liquidazione di SRL start-up innovativa, in presenza di atto notarile di scioglimento (Ministero dello Sviluppo Economico, Parere 27 maggio 2019, n. 133793).
La start-up per essere iscritta nella sezione speciale, deve essere attiva.
Di regola, allo scioglimento di una società consegue l’avvio della fase liquidatoria che comporta l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa.
A soli fini liquidatori, la società start-up potrebbe continuare la commercializzazione, quale “atto utile per la liquidazione della società”. La sola commercializzazione, però, non consente di considerare tale società in possesso dei requisiti di start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale.
Solo eccezionalmente, è ammesso procedere con la fase di going concern, che prevede la continuità aziendale (a fini liquidatori) delle fasi ordinarie della società.
A tal fine, è necessario, per garantire la permanenza in sezione speciale, che la previsione di continuità aziendale sia indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3.
Ove tutto ciò manchi, è necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle startup.
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