A fronte di un quadro normativo che preveda, per dar vita ad una ODV o ad una APS, un numero minimo di costituenti, la carenza di tale numero minimo iniziale non consente all’ente in questione di conseguire la qualifica con l’iscrizione al RUNTS, nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino il loro numero, in quanto al momento della costituzione dell’associazione i costituenti ben sapevano, o avrebbero dovuto sapere, della necessità della contestuale sussistenza di un numero minimo di associati.
E’ stata sottoposta all’attenzione del Ministero del lavoro la situazione di associazioni che, costituite dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore da un numero iniziale di associati inferiore a quello minimo previsto dagli articoli 32 comma 1 e 35 comma 1 del Codice, hanno successivamente richiesto l’iscrizione nei registri delle Associazioni di promozione sociale (APS) o delle Organizzazioni di volontariato (ODV), avendo nel frattempo raggiunto un numero di iscritti superiore alle 7 persone fisiche richieste dalla normativa. Sul punto, il Ministero del lavoro si era già espresso con nota recante le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio: nel ritenere immediatamente applicabili le disposizioni sopra citate, evidenziava che il numero minimo di soggetti ivi previsto doveva essere presente sin dal momento della costituzione dell’ente, ove questa fosse avvenuta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017.
E’ certamente configurabile l’ipotesi che enti associativi nati dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore dall’incontro di volontà di un numero di persone fisiche inferiore a 7 per svolgere senza fini di lucro finalità di interesse generale, in un momento successivo, anche a seguito dell’evoluzione dei rispettivi assetti interni, intendano conformarsi al Codice e in particolare alle disposizioni in materia di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. In tale circostanza, tuttavia, stante il tenore della disposizione normativa, non è sufficiente che tale numero minimo di associati sia stato successivamente raggiunto né che sia effettivamente in essere all’atto della richiesta di iscrizione, ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciandosi in tal senso, alla formazione e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l’associazione alle caratteristiche di un ente di cui all’art. 32 o all’art. 35 del Codice, qualora entrambi tali elementi non siano rilevabili contestualmente dall’atto costitutivo. Ciò in quanto, anche in adesione al generale principio di conservazione degli atti giuridici, il richiamato concetto di costituzione può coincidere oltre che con il momento temporale della genesi dell’organizzazione, anche con il momento della formazione della volontà degli associati di conformare un ente esistente ad un’ODV o ad un’APS, nel rispetto delle prescrizioni di legge.
Pertanto, a parziale aggiornamento delle indicazioni fornite, deve ribadirsi che a fronte di un quadro normativo che preveda, per dar vita ad una ODV o ad una APS, un numero minimo di costituenti, la carenza di tale numero minimo iniziale non consente all’ente in questione, rebus sic stantibus, di conseguire la qualifica con l’iscrizione al RUNTS (o a quelli attivi nelle more della sua effettiva operatività), nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino il loro numero, in quanto al momento della costituzione dell’associazione i costituenti ben sapevano (o avrebbero dovuto sapere) della necessità della contestuale sussistenza di un numero minimo di associati.
Se tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione attraverso l’iscrizione al Registro.

