30 magg 2019 In assenza di una regolamentazione specifica da parte del CCNL, il RD n. 2657/1923 ha individuato le ipotesi in cui è ammissibile la stipulazione di contratti di natura intermittente.
Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è ammesso: per Io svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’area della settimana, del mese o dell’anno; sempre per prestazioni rese da soggetti con più 55 anni di età; sempre per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età; in assenza di una regolamentazione specifica da parte della contrattazione collettiva, il D.M. 23 ottobre 2004, mediante un “materiale” rinvio alle tipologie di attività già indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, ha individuato le ipotesi in cui è ammissibile la stipulazione di contratti di natura intermittente.
Nel contratto di lavoro intermittente, qualora il lavoratore si vincoli a rispondere alla chiamata, va stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, da dividere in quote orarie e da corrispondere al lavoratore durante i periodi di inattività, durante i quali lo stesso assicura la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzo. Tale indennità non è anticipata alla stipulazione del contratto ma è corrisposta alla fine del mese.
L’indennità spetta solamente nell’ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, fermo restando il diritto ad un preavviso di chiamata non inferiore ad 1 giorno lavorativo.
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