Fatturazione elettronica: più tempo per aderire al servizio di consultazione



Con il Provvedimento n. 164664 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tramite SDI, ampliando i termini per l’adesione al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ricevute dal Sistema di Interscambio”, messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate. Sarà possibile aderire a detto servizio dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019.

Nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, reso obbligatorio dal 1° gennaio 2019 in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.
A tal fine è prevista l’attivazione di un apposito servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previa esplicita adesione.
La funzionalità di adesione al predetto servizio, doveva essere attivata a decorrere dal 31 maggio 2019, con un intervallo di tempo per effettuare l’adesione fino al 2 settembre 2019. Tuttavia, preso atto delle richieste da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di un ampliamento dei termini, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che l’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” sarà possibile a decorrere dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019.
Pertanto, tutte le fatture elettroniche ricevute dal Sistema di Interscambio durante il suddetto periodo saranno temporaneamente memorizzate dall’Agenzia delle Entrate e rese disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati.
In caso di mancata adesione al servizio, i file delle fatture elettroniche memorizzate saranno definitivamente cancellati dall’Agenzia delle Entrate entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di adesione (entro il 30 dicembre 2019).
In caso di adesione al servizio effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente -, invece, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione, i dati dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Tali dati saranno cancellati entro 60 giorni – in luogo dei 30 giorni inizialmente previsti – dal termine del periodo di consultazione.





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