Con il Provvedimento n. 164664 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tramite SDI, ampliando i termini per l’adesione al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ricevute dal Sistema di Interscambio”, messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate. Sarà possibile aderire a detto servizio dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019.
Nell’ambito del processo di fatturazione elettronica, reso obbligatorio dal 1° gennaio 2019 in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.
A tal fine è prevista l’attivazione di un apposito servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previa esplicita adesione.
La funzionalità di adesione al predetto servizio, doveva essere attivata a decorrere dal 31 maggio 2019, con un intervallo di tempo per effettuare l’adesione fino al 2 settembre 2019. Tuttavia, preso atto delle richieste da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di un ampliamento dei termini, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che l’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” sarà possibile a decorrere dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019.
Pertanto, tutte le fatture elettroniche ricevute dal Sistema di Interscambio durante il suddetto periodo saranno temporaneamente memorizzate dall’Agenzia delle Entrate e rese disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati.
In caso di mancata adesione al servizio, i file delle fatture elettroniche memorizzate saranno definitivamente cancellati dall’Agenzia delle Entrate entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di adesione (entro il 30 dicembre 2019).
In caso di adesione al servizio effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente -, invece, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione, i dati dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Tali dati saranno cancellati entro 60 giorni – in luogo dei 30 giorni inizialmente previsti – dal termine del periodo di consultazione.
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