Variazioni in diminuzione in presenza di sconti e abbuoni




Forniti chiarimenti in merito all’emissione di note di debito relative a sconti e abbuoni, con la precisazione che nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni non sono gestite dal Sistema di Interscambio (Agenzia delle Entrate – risposta 30 maggio 2019, n. 172).

Qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, procedendo a registrazione.
Tale disposizione regola le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento, ha natura facoltativa ed è limitato ai casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali rientrano le ipotesi di riduzione del prezzo iniziale per la concessione di sconti o abbuoni previsti contrattualmente, o comunque frutto di successivo accordo tra le parti entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
Il soggetto legittimato a procedere è solo il cedente/prestatore, risultando il cessionario/committente impossibilitato ad emettere una nota di variazione che riduca l’ammontare imponibile o l’imposta dell’originaria operazione.


Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni non sono gestite dal Sistema di Interscambio SdI. Lo SdI, infatti, esclude qualsiasi richiesta (documento o nota) non espressamente prevista da una disposizione normativa; quali, ad esempio, note di debito c.d. ‘anomale’ del cessionario/committente, emesse in sostituzione delle note di variazione in diminuzione del cedente/prestatore.


Le note di debito dei cessionari/committenti possono comunque essere utilizzate dal cessionario/committente ai fini delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, a condizione che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione.






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