Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati agli imprenditori, ai professionisti e agli agricoltori dei territori colpiti dai terremoti del 2016/2017 e delle spese di gestione (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 30 maggio 2019, n. 54/E).
Al fine di consentire ai soggetti finanziatori l’utilizzo, mediante modello F24, del credito di imposta in parola, è stato istituito il seguente codice tributo:
– “6895” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione – Sisma Centro Italia – art. 11, c. 5, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione, espresso nella forma “AAAA”.
Per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizza il suddetto codice tributo “6895”, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento, nel formato “AAAA”.
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