L’ordinanza che dispone il mutamento del rito del lavoro, ancorchè emessa all’esito della fase sommaria del rito cd. Fornero, non ha carattere decisorio e non è suscettibile di opposizione.
Una Corte d’appello territoriale aveva respinto il reclamo di un lavoratore e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, con cui era stato disposto il mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro. La Corte aveva ribadito la non impugnabilità dell’ordinanza che dispone il mutamento del rito, adottata in base alle prospettazioni ed allegazioni delle parti e senza alcun pregiudizio sul merito della controversia, quanto alla tutela sostanziale applicabile in conseguenza della illegittimità del licenziamento.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo come l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, avesse carattere decisorio, considerato che essa comportava di fatto il rigetto della domanda principale volta ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro quale conseguenza della illegittimità del licenziamento.
Per la Suprema Corte, il ricorso non merita accoglimento. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale al riguardo, infatti, l’ordinanza che dispone il mutamento del rito non ha contenuto decisorio e non ha portata vincolante in ordine alla qualificazione del rapporto oggetto di causa; ne consegue la non impugnabilità dell’ordinanza medesima.
Nel rito cd. Fornero il giudizio di primo grado è unico e a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce una prosecuzione. Qui, l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile. Tuttavia, ciò che è suscettibile di opposizione è comunque il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche se di mero rito, “a carattere decisorio” e non ordinatorio, come nel caso dell’ordinanza che dispone il mutamento del rito.
Peraltro, dall’adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità della sentenza, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l’errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte.
Link all’articolo originale

