04 giu 2019 Siglato il 30/5/2019, tra l’AGCI-SERVIZI, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, la LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, l’accordo di rinnovo del CCNL trasporto merci e spedizione da parte delle Centrali Cooperative. Con la firma del presente accordo le Centrali Cooperative sottoscrivono il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 3/12/2017 e convengono sulla successiva necessità di aprire una fase di riflessione e confronto al fine di individuare soluzioni contrattuali compatibili con le condizioni giuridiche delle imprese cooperative e che rappresentino al meglio i mutamenti delle attività da loro svolte. Aumenti retributivi Con la firma del presente accordo le imprese cooperative rientrano nell’ambito del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e, pertanto, provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base così come da accordo del 3/12/2017 nel primo mese utile successivo alla firma del presente Accordo. Livello Minimo 1/5/2019 Minimo 1/10/2019 La corresponsione dell’una tantum di € 300,00 potrà avvenire anche attraverso gli strumenti propri della cooperazione. Flessibilità Allo scopo di fornire elementi di flessibilità, in presenza di necessità organizzative, alle cooperative che operano in ambiti di legalità, tutela e regolarità del lavoro, in netta contrapposizione con le forme di cooperazione di comodo e/o spurie, il cui fenomeno produce effetti distorsivi della concorrenza a scapito sia delle aziende che dei lavoratori, alle sole cooperative che rispondano ai requisiti di cui al punto 1 è data facoltà di accedere alla seguente modalità: Orario di lavoro per il personale non viaggiante Le imprese cooperative le cui attività si svolgono prevalentemente con committenza non firmataria del presente CCNL, fermi restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e l’orario ordinario contrattuale di 39 h. settimanali (divisore mensile 168) dal lunedì al sabato, potranno utilizzare l’orario multi-periodale secondo quanto previsto dall’art. 9, sezione Cooperazione, del CCNL, da calcolarsi come media su un arco temporale di 6 mesi e con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore.
Quadro
2.204,42
2.246,67
1
2.070,04
2.109,79
2
1.901,72
1.938,22
C 3
1.717,64
1.750,76
B 3
1.717,37
1.750,37
3 Super
1.717,37
1.750,37
A 3
1.717,10
1.749,98
F 2
1.671,80
1.703,93
E 2
1.671,53
1.703,54
3
1.671,50
1.703,50
D 2
1.671,23
1.703,11
H 1
1.620,02
1.650,91
G 1
1.613,53
1.644,30
4
1.589,75
1.620,25
4 JUNIOR
1.548,19
1.577,94
5
1.515,97
1.544,97
6
1.416,47
1.443,72
6 JUNIOR
1.303,17
1.328,17
– le ore di permesso relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, potranno essere sostituite con l’erogazione di un premio di risultato (P.D.R.) composto da una parte fissa e una variabile. Il P.D.R. sarà erogato entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio e sarà definito con le seguenti modalità:
a.1 La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore costituirà la base del P.D.R.
a.2 La parte variabile, pari al residuo 75%, sarà definita dai seguenti indicatori e corrisposta:
– per il 70% in base al risultato del conto economico, del settore di riferimento del presente CCNL (qualora la cooperativa operi anche in altri ambiti e/o settori economici) qualora questo sia positivo;
– per il 30% al raggiungimento di indici di qualità e produttività relativi alle attività di logistica svolte dal personale.
Saranno oggetto di negoziato di secondo livello tra le articolazioni delle parti stipulanti il presente Accordo, per il solo personale non viaggiante, ulteriori 48 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore che potranno essere destinate ad una specifica banca ore così strutturata:
b.1 Trimestralmente le imprese retribuiranno la sola maggiorazione oraria, pari al 10%, sulle ore accantonate.
b.2 Le ore accantonate potranno essere utilizzare a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro.
b.3 Alla fine dell’anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore accantonate e non utilizzate, mentre il restante 60% sarà destinato al premio di risultato con i medesimi indici del punto a.2.
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