Agevolazioni per lo sport sociale e giovanile




Al fine di agevolare e promuovere lo sport sociale e giovanile, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto nuovi benefici in favore delle società di calcio professionistiche. Il D.P.C.M. 24 aprile 2018 ha definito le modalità di applicazione delle agevolazioni in questione, nonché i requisiti oggettivi e soggettivi del contributo. Tali disposizioni hanno comportato la cessazione delle agevolazioni contributive precedentemente stabilite dall’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 38 (Messaggio Inps n. 2101/2019).


In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Coni riconosce alle società della Lega Italiana Calcio Professionistico che ne fanno richiesta:
a) per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000,00 euro;
b) per i medesimi soggetti di cui alla lettera precedente, un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria;
c) per ogni preparatore atletico, un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza.
Il contributo è riconosciuto, nel limite di un milione di euro all’anno, tenendo conto anche degli importi residui che il Coni deve ancora erogare in favore di Inps.
Le società interessate a ottenere il contributo ne fanno richiesta alla Lega Italiana Calcio Professionistico, che effettua la verifica dei requisiti e della regolarità contributiva mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Al termine dell’istruttoria la Lega Pro invia alla Figc l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo, indicando per ciascuno di essi l’importo da erogare e la corrispondente causale. Entro i successivi trenta giorni la Figc verifica la sussistenza dei requisiti di legge di ciascuno dei beneficiari indicati e ne dà comunicazione alla Lega Pro e al Coni. Nel caso di esito positivo, la Lega Pro richiede le somme dovute al Coni, che le eroga per il tramite di Coni Servizi S.p.A.


Le disposizioni di cui alla legge n. 205/2017 hanno comportato, pertanto, la cessazione delle agevolazioni contributive precedentemente stabilite dall’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 38. Quindi, per i periodi di competenza successivi al 31/12/2017 è cessata la validità dei codici “L2”, “L3”, “L4”, “L5”, “L6”, “L7”, “L8” e “L9”, volti a valorizzare nell’elemento <TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale> (sezione PosContributiva) del flusso UniEmens la sussistenza delle citate agevolazioni contributive, nonché il codice causale “L701” dell’elemento <CausaleACredito> di <DatiRetributivi>/<AltreACredito> relativo agli sgravi contributivi per i giovani calciatori di Lega Pro.





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