Il Fisco con altre due risposte fornisce ulteriori chiarimenti sulle cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposte del 4 giugno 2019, n. 179 e n. 181).
Nel primo interpello, il contribuente istante ha rappresentato che da ottobre 2018 fino a dicembre 2018, è stato assunto da un’agenzia interinale affinché prestasse la propria attività lavorativa per una Fondazione;
– da dicembre 2018, è stato assunto a tempo indeterminato presso un’altra Fondazione e ha cessato di lavorare per quella precedente;
– da dicembre 2018, come precisato con la documentazione integrativa l’istante ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la prima Fondazione, dopo aver rassegnato le dimissioni dall’agenzia interinale. Con la medesima documentazione integrativa, il contribuente ha rappresentato che la propria attività di collaborazione sarà esercitata prevalentemente nei confronti della prima Fondazione.
Il contribuente chiede, pertanto, circa la possibilità di avvalersi del regime forfetario.
La lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
L’istante ritiene che l’attività lavorativa prestata a favore dell’Agenzia interinale non possa essere considerata collaborazione indiretta con la Fondazione, trattandosi di enti diversi che non hanno alcuna relazione tra di loro. Pertanto, reputa che l’attività di collaborazione prestata direttamente alla Fondazione possa fruire del regime forfetario di cui alla suddetta legge.
Per l’Agenzia delle Entrate il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Nel secondo interpello, invece, l’istante rappresenta di aver ceduto il 29 gennaio 2019 la propria quota di partecipazione in una s.n.c.. La contribuente intende aprire una partita Iva, come ditta individuale, svolgendo la medesima attività della società di cui sopra e aderendo al regime forfetario.
La lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ciò posto, per il Fisco, sul presupposto che l’istante abbia effettivamente dismesso la propria quota di partecipazione nella s.n.c. non sarebbe integrata la causa ostativa sopra indicata e, di conseguenza, l’istante non decadrebbe dal citato regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
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