06 giu 2019 Siglato il 30/5/2019, tra la FISM e la CISL SCUOLA, la FLC-CGIL, la UIL SCUOLA RUA, la SNALS – Conf.S.A.L., l’accordo per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, su attività di centro estivo come attività stagionale.
Le Parti firmatarie del presente accordo convengono che:
– le attività dei centri estivi non rientrano tra le attività ricorrenti educative e scolastiche, ma rientrano tra i servizi di accoglienza, di sorveglianza e ludici;
– le attività dei centri estivi a carattere socio educativo svolti nei mesi di luglio ed agosto dagli enti gestori che applicano il CCNL FISM hanno le caratteristiche della stagionalità. I lavoratori assunti per detti servizi sono ad ogni effetto di legge impiegati in attività stagionali. Ai medesimi lavoratori si applica il trattamento giuridico ed economico del CCNL FISM/OO.SS. in vigore e gli eventuali accordi territoriali e aziendali.
– le lavoratrici e i lavoratori assunti in base al presente Accordo sono inquadrati nel livello professionale e per le mansioni previste del CCNL FISM vigente in base alle attività programmate del centro estivo medesimo.
– la contrattazione di secondo livello può prevedere un salario aggiuntivo a favore del personale che presta la propria attività volontaria nelle attività dei centri estivi.
Sono fatti salvi e continuano ad applicarsi gli accordi di secondo livello riguardanti le attività nei centri estivi del personale su base volontaria.
I lavoratori in forza presso l’istituto che manifestano la volontà a prestare servizio nei centri estivi, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dell’attività estiva e le competenze spettanti per la mansione svolta si intendono aggiuntive a quelle ordinarie.
Le istituzioni ove sono previste le attività dei centri estivi, devono garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nonché la presenza di personale formato per il primo soccorso.
Ai lavoratori stagionali si applica il diritto di precedenza previsto dal D.Lgs.81/2015.
La durata del periodo di prova per i lavoratori stagionali non può superare i sei giorni lavorativi.
il presente accordo è sperimentale e vale dalla data di sottoscrizione fino al 31/8/2019.
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