Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili risponde su quanti crediti formativi c.d. “obbligatori” debba conseguire il professionista che, iscrittosi nell’Albo nel corso del triennio, sia soggetto all’obbligo formativo solo per uno o due anni (CNDCEC – PO 29/2019 del 27.05.2019).
Il Regolamento per la Formazione professionale continua stabilisce che nell’ambito delle attività formative utili all’iscritto per l’assolvimento dell’obbligo formativo, almeno 9 cfp nel triennio devono essere acquisiti mediante la partecipazione ad attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione e che il numero di 90 cfp richiesti per l’adempimento dell’obbligo formativo triennale è proporzionalmente ridotto nel caso in cui l’obbligo formativo a carico dell’iscritto decorra dal secondo o terzo anno del triennio. Non è invece espressamente regolato il caso relativo ai cfp c.d. “obbligatori”.
Tuttavia, pur in assenza di una specifica norma, si ritiene che si possa estendere alle materie “obbligatorie” la previsione della riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio in misura proporzionale alle annualità in cui l’iscritto è obbligato a svolgere la formazione e pertanto richiedere che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, l’iscritto consegua rispettivamente 3 cfp “obbligatori” nell’anno e 6 cfp “obbligatori” nel biennio.

