Fornite precisazioni sulle delibere assembleari STP (CNDCEC – PO 27 maggio 2019, n. 74/2019).
Nel caso di STP pluripersonali, la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla STP; le quote societarie (la partecipazione al capitale) dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Pertanto, ferma restando la condizione per cui ai soci professionisti debba essere riconosciuta almeno la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni, sembrerebbe consentito riconoscere statutariamente ai soci diritti di voto non proporzionali alle partecipazioni.
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