Al di fuori delle ipotesi mobbing e straining, si configura comunque responsabilità datoriale laddove un mero inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute, come ad esempio, nel caso di applicazione di plurime sanzioni illegittime, salvo che i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente usurante della prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili
Una Corte d’appello territoriale aveva riformato la pronuncia del Tribunale di prime cure che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno per comportamenti datoriali persecutori e mobbing proposta da un lavoratore nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate. Secondo la Corte territoriale, che pur prendeva atto delle “condizioni di disagio, per un periodo protratto e per un gradiente intenso”, non era stato adeguatamente valutato un profilo essenziale, consistente nella inefficienza lavorativa del dipendente rispetto ad un datore di lavoro che doveva intendersi “non il superiore gerarchico o le articolazioni amministrative, bensì la collettività”. Altresì, la Corte aggiungeva che doveva essere valutata con particolare rigore la pretesa di addebitare alla condotta datoriale la responsabilità di danni che, per via dell’affezione psichica del dipendente, potevano essere connessi solo all’immaginario del soggetto leso.
Avverso tale sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando principalmente che la Corte di merito ritenesse “fatto notorio” che la malattia psichica del dipendente fosse tale da rendere il malato particolarmente incline ad elaborare e proporre una lettura della realtà alla stregua di ideazioni incongrue.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Preliminarmente, si assume che è configurabile il mobbing ove ricorra l’elemento oggettivo di una pluralità continuata di comportamenti dannosi interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima. È configurabile invece lo “straining”, quale forma attenuata di mobbing, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma comunque con effetti dannosi. Infine, è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento, imputabile anche solo per colpa, che si ponga in nesso causale con un danno alla salute, come ad esempio, nel caso di applicazione di plurime sanzioni illegittime, salvo che i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità.
Di qui, i profili su cui la Corte territoriale ha fatto leva per escludere il ricorrere di una responsabilità datoriale, sono fuorvianti. L’intenzionalità rilevante rispetto alle figure del mobbing o dello straining, non si radica necessariamente in una privata ostilità tra i superiori ed il lavoratore, in quanto non ha alcun rilievo quale che sia l’origine motivazionale dei comportamenti illegittimi del datore di lavoro, essendo sufficiente il manifestarsi di un mero intento vessatorio o stressogeno. Altresì, il ragionamento di porre in correlazione l’esonero dalla responsabilità del datore di lavoro con l’impossibilità del medesimo di impedire il danno, è astrattamente corretto, ma in concreto si appalesa poi come giuridicamente errato. La sentenza impugnata infatti ha evocato l’esistenza di un fatto notorio nella asserita “incapacità di percepire l’effettiva realtà dei rapporti interpersonali” in capo a chi sia affetto da “malattia psichica”, tuttavia nozioni di fatto o regole di esperienza che siano pacificamente acquisite al patrimonio di conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, non possono considerarsi tali quelle valutazioni che, per la specificità scientifica e l’assenza di un’acquisita tangibilità oggettiva diffusa, necessitino di un apprezzamento tecnico peritale.
Link all’articolo originale

