Tassazione degli utili da partecipazioni qualificate



Gli utili da partecipazioni qualificate corrisposti ai soci a decorrere dal 2018 sono soggetti a tassazione secondo la disciplina previgente se la distribuzione è stata deliberata prima del 31 dicembre 2017 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 56/E del 2019)

IL CASO
Nel 2018 sono stati corrisposti ai soci gli utili prodotti dalla società nell’anno 2010, sulla base di delibera adottata nel 2016.
In proposito, è stato sollecitato il parere dell’Agenzia delle Entrate sul corretto trattamento fiscale delle somme, alla luce del mutato regime di tassazione dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, applicabile secondo il principio di cassa agli utili percepiti dal 1° gennaio 2018.

DISCIPLINA FISCALE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il regime di tassazione dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate in soggetti IRES, prevedendo l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva, nella misura del 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.
Il nuovo regime fiscale si applica, secondo il principio di cassa, ai dividendi corrisposti a partire dal 1° gennaio 2018.
D’altra parte, è previsto un regime transitorio, allo scopo di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017. In particolare, continuano ad applicarsi i criteri di tassazione previgenti per gli utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, anche se distribuiti successivamente sulla base di delibere adottate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
Secondo i criteri di tassazione previgenti, detti utili concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale:
– 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
– 58,14% con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Inoltre, agli effetti della tassazione, gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

PARERE DEL FISCO
Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime transitorio previsto con riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, deve ritenersi applicabile anche per gli utili distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017. Ciò in considerazione della ratio normativa di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.
Ne consegue, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 si applica il regime fiscale previgente che differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili.
Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio, la società emittente deve tenere separata evidenza delle riserve di utili prodotti:
– fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
– nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
– successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
In particolare, tali informazioni devono essere evidenziate dalla società nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali, mentre nella Certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022 (cd. “CUPE”) rilasciata ai soci, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.





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