Illegittimità del licenziamento e risarcimento, quando è obbligatoria la messa in mora del lavoratore




Non sussiste alcun onere a carico del lavoratore di messa a disposizione delle proprie energie lavorative in favore dell’ex datore di lavoro, nell’ipotesi in cui vi sia una sentenza che dichiari l’illegittimità del licenziamento, in considerazione della natura ricognitiva della dichiarazione di nullità. Piuttosto, spetta al datore di lavoro, per l’effettivo ripristino del rapporto e fermo restando il diritto al risarcimento del danno liquidato, l’onere di invitare il lavoratore alla ripresa del servizio, con una comunicazione specifica, seppur in forma non solenne.


Un lavoratore dipendente di una Società per cui è stato dichiarato il fallimento, aveva proposto opposizione avverso lo stato passivo dal quale era stato escluso il credito insinuato in via privilegiata, per mancato pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di licenziamento a quella di dichiarazione di fallimento, sulla base della sentenza di altro Tribunale, passata in giudicato, di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Società poi fallita, con relative condanne reintegratoria e risarcitoria.
Il Tribunale adito aveva rigettato l’opposizione in quanto aveva ritenuto non fosse stata data prova da parte del lavoratore, su cui ricadeva l’onere, dell’offerta delle proprie energie lavorative alla Società datrice per esserne riassunto.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando violazione o falsa applicazione della legge, per l’inesistenza di un onere probatorio del lavoratore di messa a disposizione delle proprie energie lavorative e di violazione del giudicato di reintegrazione nel posto di lavoro.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Non sussiste alcuna necessità di una messa in mora da parte del lavoratore, non potendo essere assimilata l’ipotesi di licenziamento illegittimo a quella di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, con la sua conversione a tempo indeterminato, per la natura ricognitiva della dichiarazione di nullità. Quando invece il lavoratore impugni stragiudizialmente il licenziamento illegittimo, a fronte del rifiuto datoriale di riceverne la prestazione manifestato con l’intimazione del licenziamento, egli già con tale agire compie l’offerta della sua prestazione lavorativa richiedendo il ripristino del rapporto. Di contro, spetta al datore di lavoro, per l’effettivo ripristino del rapporto e fermo restando il diritto al risarcimento del danno liquidato, l’onere di invitare il lavoratore alla ripresa del servizio, con una comunicazione, seppur in forma non solenne, ma in modo concreto e specifico.





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