Utilizzo della mail aziendale per svolgere altra attività durante l’orario di lavoro




È punibile con la sanzione conservativa lo svolgimento durante l’orario di lavoro, di attività lavorativa estranea a quella alla quale è contrattualmente impegnato il lavoratore, con utilizzazione, nello svolgimento di tale attività, anche della mail aziendale, laddove tale condotta non influisca sulla funzionalità dell’organizzazione dell’impresa o sulla serenità dell’ambiente di lavoro.


Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore licenziato per giusta causa per aver svolto, durante l’orario di lavoro, attività lavorativa estranea a quella alla quale era contrattualmente impegnato con utilizzazione, nello svolgimento di tale attività, anche della mail aziendale. In particolare, i Giudici, hanno ritenuto che tale condotta, per non essere risultata concorrenziale a quella della società datrice di lavoro, per avere avuto carattere sporadico, per non avere arrecato alcun nocumento alla società o determinato, comunque, un abbassamento della produttività, si prestava ad essere punita, alla stregua delle previsioni del CCNL applicato, con sanzione esclusivamente conservativa.
La Corte di merito ha rilevato come le ipotesi nelle quali, a mente del CCNL, era consentito il recesso senza preavviso si connotavano, in linea generale, per la presenza di circostanze che comportavano “un grave nocumento morale o materiale”, oppure per condotte compiute in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro che costituivano delitto a termini di legge. Presupposti non ricorrenti nel caso concreto.
All’esito dell’accertamento di tutte le circostanze del caso concreto, la stessa Corte ha ritenuto che le caratteristiche intrinseche della fattispecie concreta ne giustificavano, alla luce della stessa graduazione delle sanzioni disciplinari concordata tra le parti collettive, la riconducibilità nel novero dei fatti punibili con misura conservativa.
Detta valutazione è coerente con il complessivo articolato disciplinare del contratto collettivo ed in particolare con le ipotesi che regolano le condotte punibili con il licenziamento con preavviso. Gli Ermellini ricordano, infatti, che tra queste sono annoverate, tra le altre: la rissa nello stabilimento fuori dai reparti di lavorazione, l’abbandono del posto di lavoro da parte di personale con mansioni di sorveglianza, controllo, custodia ecc., le assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie. Si tratta di condotte connotate sotto il profilo oggettivo dalla concreta idoneità delle stesse a influire in vario modo sulla funzionalità dell’organizzazione dell’impresa o sulla serenità dell’ambiente di lavoro, caratteristiche obiettivamente non riscontrabili nell’invio sporadico da parte del dipendente di alcune mail relative ad altra attività, mediante l’utilizzo della mail di proprietà aziendale.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto