Regime forfetario: non può accedere il commercialista revisore presso il suo ex datore di lavoro




Il commercialista con compensi derivanti dalla carica di sindaco/revisore assunta presso il suo ex datore di lavoro, qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non può accedere al regime forfetario (Agenzia Entrate – risposta 11 giugno 2019, n. 183 e 186).

Il regime forfetario è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e non incorrano in una delle cause ostative. In particolare, tra le cause ostative è previsto che non possono accedere al regime forfetario:
– le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.


Pertanto, se verificata tale condizione, il commercialista non potrà usufruire del regime forfetario.





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