Spese contro il disturbo specifico DSA: condizioni e modalità per la detrazione



È riconosciuta una detrazione IRPEF nella misura del 19 per cento delle spese sostenute, per sé o per un familiare a carico (sia minore che maggiorenne), contro il disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (Agenzia delle Entrate – Circolare n. 13/E del 2019)

Il beneficio è stato introdotto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018, e riguarda in particolare quelle sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per:


– acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento;
– uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta nella misura del 19 per cento in relazione alle spese sostenute per se stessi e nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

SPESE AGEVOLATE


La detrazione spetta per le spese relative all’acquisto e all’utilizzo di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento.
Si considerano “strumenti compensativi”, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:
– la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
– il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
– i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
– la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
– altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Si considerano, invece, “sussidi tecnici ed informatici”, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.

REQUISITI


La detrazione d’imposta è riconosciuta a condizione che:
– il beneficiario sia in possesso di certificato rilasciato dal SSN, da specialisti o da strutture accreditate, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare (a carico), la diagnosi di DSA.;
– il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
– le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
Ai fini del beneficio, i documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
Tali spese devono essere indicate nel Quadro E – Sez. I – Rigo E8/E10, con il codice 44, e vanno ricomprese anche le somme indicate nella CU2019 (punti da 341 a 352) con il codice 44.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA


Nell’ambito delle attività di assistenza fiscale deve essere controllata, e conservata per i successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, la seguente documentazione:
– Fattura/ricevuta fiscale relativa da cui risulti il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato;
– Certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, ovvero da specialisti o strutture accreditate dallo stesso che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA e l’elenco dei sussidi e degli strumenti compensativi collegati al disturbo dell’apprendimento;


– Se la certificazione suindicata non specifica i sussidi e gli strumenti compensativi da utilizzare, il collegamento funzionale deve essere attestato dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico;
– Autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado.
Il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi di DSA può essere affermato anche mediante autocertificazione.





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