Assenza ingiustificata dal servizio: docente licenziato




Il docente, assegnato in utilizzazione presso altro Istituto, è tenuto a presentarsi presso la nuova scuola senza necessità che sia quest’ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento (.


Il ricorrente, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria superiore con contratto verticale part time, dopo essere stato assegnato, nel 2015, quale docente privo di titolarità, ad un Istituto Superiore di Cuneo, con apposito decreto veniva assegnato in utilizzo presso l’Istituto Superiore.
In esito a contestazione, l’Ufficio Scolastico, dopo avere ascoltato il docente a difesa, intimava nei suoi confronti licenziamento disciplinare con preavviso per assenza ingiustificata dal servizio. IIl licenziamento veniva impugnato, ma il Tribunale di Cuneo respingeva la domanda, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
Secondo la Corte territoriale la mancata presentazione del docente presso l’Istituto di assegnazione, per svolgere le attività prodromiche all’inizio dell’insegnamento, quali la presa di contatto con il dirigente e la verifica degli orari di lavoro e dei consigli di classe fissati, integrava l’assenza contestata in via disciplinare, mentre era irrilevante che egli avesse già prima assunto servizio, per il medesimo anno scolastico, presso l’Istituto di precedente assegnazione. Inidonea a giustificare l’assenza la richiesta di aspettativa presentata il 26 settembre 2016, non essendo consentita una comunicazione ex post dell’intenzione di avvalersi dell’aspettativa, sia perché la scuola non avrebbe altrimenti potuto provvedere per assicurare il servizio, sia perché l’aspettativa prevedeva una serie di adempimenti che erano stati disattesi dal ricorrente.
Il ricorso in Cassazione presentato dall’insegnante è stato rigettato, i motivi, esaminati congiuntamente, considerati infondati.
Premesso che il ricorrente era già in servizio come docente presso l’Amministrazione Scolastica fin dall’anno scolastico precedente, è evidente che la mancata presentazione presso l’Istituto scolastico ove egli era stato assegnato per il successivo anno, per quanto anch’essa indicata dalle parti come presa di servizio, avesse la consistenza propria dell’assenza, in esito al disposto trasferimento di sede di lavoro, come in effetti infine affermato nell’atto di licenziamento.
Risulta poi immune da censure di diritto, oltre che di assoluta evidenza, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il ricorrente era tenuto a presentarsi presso la nuova scuola alla quale era stato destinato, senza necessità che fosse quest’ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento. Spetta infatti al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno e non al datore di lavoro, dopo che già vi fosse stata formale fissazione della data di trasferimento, dover previamente comunicare all’insegnante i giorni di insegnamento stabiliti dall’orario scolastico.
Da quanto precede discende l’infondatezza anche dell’assunto secondo cui il regime part time impedirebbe di imputare ad assenza tutti i quattro giorni successivi al primo in cui il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi alla scuola. Infatti, la mancata presentazione alla scuola, impedendo per fatto del dipendente lo svolgimento delle attività di ingresso nel nuovo istituto scolastico, si traduce in assenza, che si protrae poi per tutti i giorni successivi fino a quando non sia posta in essere la condotta precedentemente inadempiuta e dunque vi sia presentazione al servizio presso la scuola, sicché è corretto che quei giorni siano stati tutti computati a carico del dipendente.
Anche le critiche mosse sulla proporzionalità della sanzione sono da respingere, in quanto la Corte d’Appello ha ampiamente motivato sul punto, valorizzando l’infondato tentativo del ricorrente di ottenere un’aspettativa con effetto ex tunc, nonché il danno al servizio scolastico e del resto nulla autorizza a ritenere che, una volta noto il giorno in cui assumeva efficacia l’assegnazione ad altro istituto, il dirigente della scuola di destinazione fosse tenuto, a fronte della mancata presentazione del docente, ad attivarsi mediante previe diffide formali (cfr. Cassazione, ordinanza n. 15365/2019).





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