La certificazione dei corrispettivi per gli spettacoli sportivi, secondo le modalità dettate dalla legge n. 18 del 1983, rappresenta una deroga alla normativa ordinaria in materia IVA che individua nella fattura il documento fiscale obbligatorio atto a comprovare l’avvenuta cessione di beni o la prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 giugno 2019, n. 193).
I corrispettivi, data l’eccezionalità dell’evento, siano certificati mediante fattura emessa, anche in lingua inglese, ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Il biglietto emesso dalla piattaforma informatica conserva, pertanto, solo la funzione di titolo di legittimazione all’accesso.
Tuttavia, al fine di assicurare le ordinarie esigenze di documentazione e controllo dell’operazione sottostante, è necessario che la piattaforma informatica utilizzata garantisca:
– il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale del 06 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, nella parte in cui vincolano l’emissione e la vendita dei biglietti all’espressa indicazione delle generalità dell’utilizzatore degli stessi;
– l’emissione dei riepiloghi da tramettere alla SIAE (in analogia a quanto disposto dall’articolo 10 del decreto ministeriale 13 luglio 2000). E ciò al fine di consentire l’effettuazione delle verifiche nonché di ogni altra rilevazione utile per il riscontro della corretta applicazione dell’imposta dovuta (ai fini del controllo, infatti, per le attività indicate nella tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l’articolo 74-quater, comma 6, del medesimo decreto, prevede che gli uffici della SIAE cooperino con gli uffici dell’Agenzia delle entrate);
– l’accesso ai dati sulla stessa registrati da parte di tutti i soggetti a ciò autorizzati;
– in relazione ai “biglietti omaggio emessi”, l’emissione di fatture senza IVA “nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuto dalle competenti autorità”. Qualora i biglietti omaggio eccedano detto limite, la relativa fattura deve indicare l’IVA dovuta. In particolare, l’imposta in relazione a tali titoli si applica con riferimento al prezzo massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere. Quanto, infine, al calcolo ed al conseguente versamento dell’IVA dovuta, non si ritiene possibile consentire che dette operazioni siano effettuate a valle dello svolgimento, dovendosi, invece, applicare le regole ordinarie.
Oltre a dette garanzie, resta ovviamente ferma la necessità che il rappresentante fiscale nominato in Italia assicuri il rispetto di tutti gli ordinari obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA, al fine di garantire il regolare assolvimento dell’imposta nonché il successivo espletamento dei controlli.
Quanto, poi, alla modalità di certificazione dei “pacchetti ospitalità”, si ritengono applicabili le regole generali dettate dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si fa, tuttavia, presente che detti pacchetti non hanno natura accessoria alla prestazione (principale) relativa all’attività di spettacolo in esame, non essendo riscontrabile l’elemento della dipendenza funzionale che deve necessariamente intercorrere tra le medesime. Pertanto, nella fattura saranno evidenziate le diverse aliquote applicabili a ciascuna prestazione fornita.
In relazione, infine, alla possibilità di adempiere al pagamento dell’IVA relativa ai biglietti su base mensile, successivamente alla vendita ai clienti, non si rinvengono ragioni di ordine sistematico che siano ostative al versamento anticipato dell’imposta rispetto a quanto previsto dalla normativa riferimento.

