Deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore



Ai fini della deducibilità fiscale, la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve essere fatta al lordo delle ritenute operate dallo stesso al momento del pagamento. Se è in essere il rapporto di lavoro dipendente, il datore di lavoro deve calcolare il reddito imponibile al netto delle somme restituite. Se invece il rapporto di lavoro è cessato, la restituzione deve essere attestata con apposita dichiarazione (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 206 del 2019)

Qualora nell’ambito di una controversia di lavoro il dipendente percepisca somme assoggettate a tassazione con ritenute alla fonte, secondo il principio di cassa, e poi con successiva sentenza sia disposta la restituzione al soggetto erogatore perché non dovute, è riconosciuta al dipendente la possibilità di dedurre le somme restituite dal reddito complessivo dell’anno di restituzione, al fine di recuperare le imposte pagate al momento dell’erogazione.
Più precisamente, l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi d’imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto presentando istanza in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme. L’importo da rimborsare è determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito.
Presupposto per la deducibilità è:
– che le somme restituite siano state assoggettate a tassazione;
– che le somme assoggettate a tassazione siano state restituite interamente.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il dipendente deve restituire al soggetto erogatore la somma statuita dal giudice al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione.
A fronte della restituzione delle somme, qualora il rapporto di lavoro sia ancora in essere, il datore di lavoro (soggetto erogatore) riconosce l’onere deducibile fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente, il cui imponibile sarà, pertanto, calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore.
Nel caso contrario in cui il rapporto di lavoro fosse cessato, al fine di consentire al dipendente di avvalersi in sede di dichiarazione dell’onere deducibile, il soggetto erogatore deve rilasciare apposita dichiarazione attestante la percezione dell’importo stabilito dal giudice, al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione delle somme.





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