L’indicazione dei dati di iscrizione al REA nei documenti delle società risponde ad un obbligo di natura civilistica e non fiscale. La mancata indicazione di tali dati nella fattura elettronica non rende invalido il documento, pertanto non giustifica la rettifica o la variazione della fattura emessa. Resta in ogni caso la sanzione amministrativa per la violazione, che ha natura civilistica ed esula dalla competenza dell’Agenzia delle Entrate (Risposta all’interpello n. 208 del 2019)
Le norme del codice civile stabiliscono che negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati, tra l’altro, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero d’iscrizione al repertorio economico amministrativo (REA).
L’omessa indicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro.
La previsione è tale per cui il riferimento agli “atti” ricomprende tutti i documenti prodotti dalle società soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, ivi comprese le fatture.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali dati, sebbene previsti nello schema (specifiche tecniche) della fattura elettronica per rispondere all’obbligo civilistico, non rientrano tra i dati richiesti dalla disciplina IVA in materia di fatturazione, da altra norma che riguarda imposte, tributi o aspetti fiscali.
Di conseguenza, l’assenza dei dati REA nella fattura elettronica non produce riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga all’emissione di alcuna nota di variazione ai fini fiscali.
In caso di omissione dei dati REA, pertanto, è possibile utilizzare lo strumento della nota di variazione della fattura soltanto laddove, nei tempi ed al ricorrere delle ipotesi individuate dalla norma fiscale, si debba/voglia operare una variazione dell’imponibile o dell’IVA, facendo emergere in tal caso anche il “numero REA”.
Esclusi i riflessi ai fini IVA o di altri tributi, dunque, esulano dalla competenza dell’Agenzia delle Entrate, le modalità per regolarizzare la violazione, al fine di evitare l’applicazione della sanzione per l’omessa indicazione dei dati REA su documenti della società.
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