Corrispettivi telematici, sanzioni escluse per i primi sei mesi: chiarimenti del Fisco



Per alcuni commercianti al dettaglio ed esercizi assimilati (pubblici esercizi), dal 1° luglio 2019 scatta l’obbligo alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Si tratta dei soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400 mila euro. Per tale adempimento, il cd. “decreto crescita”, approvato definitivamente qualche giorno fa, ha previsto alcune semplificazioni e un periodo di sei mesi senza sanzioni per eventuali errori e inadempienze. Con la Circolare n. 15/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione delle nuove disposizioni

In via generale, dal 1° gennaio 2020, ovvero dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, tutti coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, assolvono all’obbligo di certificazione dei corrispettivi giornalieri tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli stessi.
Fermo restando gli esoneri specifici individuati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze col Decreto del 10 maggio 2019, il Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”), in risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, ha disposto che:
“I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari (2018) superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste per le relative inadempienze non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo della norma, precisando che al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, è consentito ai predetti soggetti interessati, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dalla norma (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione). Le modalità telematiche per assolvere tale adempimento saranno individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. Temporaneamente, dunque, i soggetti che si trovano nella suddetta situazione assolvono all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.
Nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall’applicazione delle sanzioni i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.





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