Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 29 giugno scorso, il decreto legge contenente, tra l’altro, misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche.
Relativamente alle le fondazioni lirico sinfoniche, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le stesse fondazioni possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all’esito di successive proroghe o rinnovi, al raggiungimento di tale limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva.
A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, tale previsione normativa non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali.
La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le fondazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
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