Secondary ticketing: le regole antielusive




Definite le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 27 giugno 2019, n. 223774).

Si rammenta che, il secondary ticketing è un mercato di rivendita di titoli di accesso parallelo a quello dei venditori ufficiali, le cui transazioni avvengono principalmente attraverso piattaforme on line (siti web specializzati) che si occupano di collegare la domanda rimasta insoddisfatta con l’offerta, addebitando una commissione per il servizio. All’interno di questo mercato parallelo, sono riscontrati fenomeni di rivendita di titoli di accesso a prezzi molto più elevati rispetto a quello nominale.
Al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori, garantire l’ordine pubblico e salvaguardare il diritto d’autore, sono state introdotte disposizioni che vietano la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo e intrattenimento effettuata da soggetto diverso dai titolari, pena la comminazione di apposite sanzioni.
Il provvedimento in oggetto:
– definisce le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate per le quali i soggetti legittimati richiedano all’Agenzia il riconoscimento di idoneità;
– individua quali strumenti in grado di contrastare efficacemente l’utilizzo dei bot il “CAPTCHA” e l’identificazione dell’acquirente sul sistema on line attraverso registrazione di nome, cognome, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare univoco per utente e previo riscontro ai fini della conferma della fase di registrazione utilizzando come strumento il numero di telefono cellulare. In alternativa, l’utente acquirente può essere identificato sul sistema on line tramite la propria identità SPID;
– prevede la registrazione dei dati di tracciamento delle operazioni al fine di renderle disponibili alle autorità competenti nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo.
E’ prevista la possibilità, per gli eventi che prevedono la vendita on-line di titoli di accesso in numero non superiore a 1.000 l’adozione del solo CAPTCHA come misura minima, allo scopo di modulare gli impatti sui soggetti interessati rispetto agli effettivi rischi, ad oggi riscontrabili, di secondary ticketing.
L’art. 1, commi 1099 e 1100, della legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove disposizioni che prevedono che:
– dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi;
– i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali assicurino la possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominativi o di variarne l’intestazione nominativa.
Il provvedimento in questione, inoltre:
– introduce le necessarie regole tecniche per la rimessa in vendita ed il cambio nominativo dei titoli di accesso alle attività di spettacolo oggetto della normativa, specificando in particolare che: la rimessa in vendita o il cambio nominativo sono consentiti al relativo intestatario e all’acquirente, quest’ultimo solo se preventivamente registrato, che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell’intestatario ed il relativo sigillo fiscale, in tali casi il titolo di accesso viene annullato con l’indicazione della causale e contestualmente è emesso un nuovo titolo di accesso nominativo;
– prevede la registrazione dei dati di tracciamento delle operazioni ai fini di renderle disponibili alle autorità competenti nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo, nonché specifiche regole per assicurare per l’utenza adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita unitamente ad una chiara ed esaustiva informativa agli utenti su modalità, tempi e costi delle operazioni di cambio nominativo e di rimessa in vendita di titoli di accesso, in linea con la sopramenzionata normativa;
– apporta modifiche ai tracciati (log) delle operazioni svolte con le biglietterie automatizzate al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l’applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento. Alcune disposizioni scaturiscono dall’analisi degli esiti delle attività di vigilanza svolte sia dalla SIAE che dalle altre autorità competenti, nonché dall’evoluzione tecnologica dei sistemi. In particolare:
   * sono previste precisazioni e modifiche sui tempi di consegna dei riepiloghi mensili obbligatori a fini fiscali;
   * la stampa su supporto cartaceo di titoli di accesso digitali è stata resa più trasparente per i consumatori attraverso l’indicazione dei dati del sigillo fiscale;
   * è consentita la possibilità di rappresentare su un unico supporto più titoli di accesso digitali;
   * è consentita la possibilità di dislocare le componenti non fiscali del sistema all’interno del territorio dell’Unione Europea, nel rispetto di specifiche disposizioni;
   * sono previste semplificazioni in tema di idoneità di apparecchiature identiche ad altre apparecchiature già ritenute idonee;
   * è consentita la conservazione digitale dei titoli annullati in alternativa alla conservazione cartacea;
– prevede l’adozione di misure finalizzate alla sicurezza;
– sottolinea che spetta ai titolari dei sistemi di biglietterie automatizzate adottare tutte le misure previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
– regola il processo di riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietterie automatizzate, armonizzando la scadenza del 1° luglio 2019, prevista dalla normativa, per i titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo, con il termine di 9 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento per l’attuazione delle regole sulla vendita on line e sulle altre modifiche previste, con l’obiettivo di consentire il rispetto della normativa, unitamente ai necessari tempi tecnici per l’aggiornamento dei sistemi e l’esecuzione del processo di riconoscimento di idoneità da parte dell’Agenzia delle entrate. In particolare:
   * entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento i sistemi devono necessariamente essere riconosciuti idonei dall’Agenzia delle entrate, previa presentazione di un’istanza da parte dei soggetti interessati, per tutti gli ambiti del presente provvedimento;
   * ai fini della scadenza del 1° luglio 2019, viste le ristrette tempistiche, l’idoneità dei sistemi limitatamente al cambio nominativo e alla rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi alle attività di spettacolo può essere temporaneamente dichiarata dai soggetti interessati all’Agenzia delle entrate;
   * è prevista, per i sistemi già ritenuti idonei rispetto alla precedente regolamentazione, una procedura integrativa per la presentazione dell’istanza di riconoscimento di idoneità;
   * è prevista, per i sistemi per la vendita on line di eventi con un numero di titoli di accesso non superiore a 1.000, una procedura semplificata di autodichiarazione dell’idoneità.






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