Più tempo per i versamenti se risulta approvato l’ISA



Con la Risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della proroga aI 30 settembre 2019, in favore dei soggetti che svolgono un’attività per cui risulta approvato l’ISA, per i versamenti delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA e dei contributi previdenziali dovuti in base alle dichiarazioni annuali, in scadenza tra il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019.

Il cd. “decreto crescita” convertito (decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni in legge n. 58/2019) ha stabilito, tra l’altro, la proroga per i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti in base alle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta 2018, in considerazione dell’approvazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) in sostituzione degli studi di settore.
La norma stabilisce in particolare che “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP, nonché dell’IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
La proroga è estesa ai soggetti a cui è attribuito il reddito per trasparenza fiscale in base alle norme in materia di partecipazione o in base ai regimi opzionali per le società di capitali.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, la norma si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
– applicano il regime forfetario agevolato;
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.





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