Malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto




L’articolo 41bis- inserito dalla Camera in sede di conversione del DL Crescita – ha esteso ad altre fattispecie di lavoratori esposti all’amianto l’ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di alcuni di tali lavoratori, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.


L’articolo 1, comma 250, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 ed il D.M. 31 maggio 2017 attribuiscono il diritto in commento ai soggetti iscritti a forme pensionistiche relative a lavoratori dipendenti e con almeno cinque anni di contribuzione affetti da una delle seguenti patologie, ove riconosciuta di origine professionale, ovvero quale causa di servizio: mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare, asbestosi.
Il Legislatore ha esteso – aggiungendo altri commi al comma 250 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – il diritto ai soggetti affetti da altre patologie asbesto-correlate, purché derivanti da esposizione all’amianto documentata e riconosciuta e fermo restando il requisito contributivo summenzionato. L’estensione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – con esclusione, dunque, di liquidazione di ratei per il periodo precedente e con decorrenza della pensione dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle relative modalità attuative.
La norma specifica che l’estensione in oggetto riguarda anche i casi in cui il soggetto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sia transitato in una gestione di previdenza diversa dall’assicurazione generale obbligatoria, compresa l’ipotesi in cui, per effetto di ricongiunzione, non possieda più contributi in quest’ultima assicurazione; il soggetto sia titolare del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020 ed opti per la pensione di inabilità ai sensi della novella in argomento.


Non ha subito, invece, modifiche sostanziali in sede di conversione l’articolo 41 del DL n. 34/2019, il quale – si ricorda – amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la mobilità in deroga.  Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame proroga per il 2019, per ulteriori 12 mesi, la concessione della mobilità in deroga (prevista dall’art. 1, c. 142, della L. 205/2017, come modificato dall’art. 25-ter del D.L. 119/2018), estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019.
La suddetta estensione è riconosciuta, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate con apposito piano regionale, prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.






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