Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione, ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Corte di Cassazione, ordinanza 02 luglio 2019, n. 17706)
Una Corte d’appello territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore e dichiarato, nell’ambito di contratto di appalto tra due imprese, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il medesimo, formalmente dipendente della società appaltatrice, e la società appaltante. Secondo la Corte di merito la gestione del call center rientrava tra le ipotesi tipiche della somministrazione di lavoro (ai sensi del previgente art. 20, co. 3, lett. g), D.Lgs. n. 276/2003) e da tale previsione normativa era desunta l’eccezionalità del ricorso all’appalto; di conseguenza, il Giudice aveva addossato al committente l’onere di dimostrare i requisiti di configurabilità dell’appalto e, in particolare, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo non limitato alla gestione del personale ma esteso al contenuto professionale della prestazione. Diversamente, in base all’istruttoria, era risultato che l’attività di call center fosse svolta in locali e con mezzi messi a disposizione dall’appaltante e che l’appaltatore aveva messo a disposizione solo il personale “con conseguente evanescenza del rischio d’impresa, anche in considerazione della previsione di un corrispettivo fisso fino ad una certa quantità di telefonate”. Non era dimostrato che l’appaltatore esercitasse un potere organizzativo e direttivo sui propri dipendenti impiegati nell’appalto, peraltro inseriti logisticamente e funzionalmente nell’organizzazione dalla predisposta dall’appaltante.
Ricorre così in Cassazione la società appaltante, ravvisando l’infondatezza della presunzione semplice di illegittimità dell’appalto per il call center.
Per la Suprema Corte il motivo del ricorso è infondato. A prescindere, infatti, dalla erroneità in diritto della tesi esposta nella sentenza impugnata sulla presunzione semplice di illegittimità dell’appalto per i call center, la decisione della Corte di merito poggia su un accertamento in fatto motivato in base all’istruttoria svolta, non censurabile in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha interpretato ed applicato il disposto normativo (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003) in maniera conforme ai principi giurisprudenziali consolidati secondo cui l’appaltatore, in relazione alla peculiarità dell’opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione dell’utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, ma è imprescindibile ai fini della configurabilità dell’appalto lecito che sia l’appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale. Ne discende che vige il principio, ripetutamente affermato, secondo cui si configura intermediazione illecita “ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 27213/2018). Peraltro, una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell’esecuzione dell’appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione dell’appalto; tantomeno, è rilevante che l’impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato.
Link all’articolo originale

