Detrazioni fiscali: lastrico solare rientra tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio




Per i lavori condominiali il condomino può sfruttare interamente il limite di spesa previsto per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili all’altra unità immobiliare facente parte del medesimo condominio. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 giugno 2019, n. 219).

Nella fattispecie esaminata dal Fisco, l’istante rappresenta di essere proprietario di un immobile facente parte di una bifamiliare (a due piani) e di avere l’uso esclusivo del lastrico solare posto a copertura dell’intero fabbricato.
Nel 2016 ha eseguito lavori di ripristino del lastrico solare ammalorato che causava infiltrazioni d’acqua piovana nella sottostante unità di sua proprietà, facendosi carico dell’intera spesa, come si evince da fattura e bonifico allegati all’istanza.
Precisa che il pagamento dell’intero importo è stato eseguito da lui mediante bonifico bancario per ristrutturazioni ai fini del bonus per agevolazioni fiscali.
In corso di compilazione del modello 730, ha avuto pareri discordanti circa la possibilità di applicare il recupero fiscale all’intera spesa sostenuta e, nell’incertezza, ha indicato ai fini dell’agevolazione, il 50% dell’importo del bonifico anche se il titolare dell’altra proprietà, facente parte della bifamiliare, non ha ritenuto partecipare alla spesa e ne ha rilasciato dichiarazione firmata.
Per i lavori condominiali il condomino può sfruttare interamente il limite di spesa previsto per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili all’altra unità immobiliare facente parte del medesimo condominio.
Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condòmino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale.
Naturalmente, il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, se si avvale dell’assistenza fiscale, ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.





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