Si forniscono precisazioni in ordine alle prestazioni a sostegno del reddito riferite a soggetti senza fissa dimora.
Le persone senza fissa dimora sono persone che non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio.
Tra i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito aventi carattere assistenziale è prevista la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità.
In generale, al fine di evitare il riconoscimento di prestazioni a soggetti non aventi diritto, qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni in esame risulti registrato in ARCA come “irreperibile” o “senza fissa dimora”, la domanda deve essere posta in sospensione e, per poter perfezionare e completare l’invio, l’assicurato deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione presso il Comune, salvo procedere con le consuete modalità, nel caso in cui ciò non avvenga, al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate a far data dalla comunicazione pervenuta dal Comune, così come rilevabile in ARCA.
Di conseguenza, anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni in argomento.
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