Tra i requisiti previsti per l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati è richiesto un periodo minimo di residenza all’estero, provato, tra l’altro, mediante iscrizione all’AIRE. In assenza di tale iscrizione, deve ritenersi ammessa, anche per i lavoratori che acquistano la residenza in Italia nel corso del 2019, la prova del periodo minimo di residenza all’estero sulla base delle disposizioni recate dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. In ogni caso, detto periodo minimo deve essere continuato, per cui eventuali interruzioni escludono il beneficio (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 216 e n. 217/2019).
Il regime speciale per lavoratori impatriati è stato introdotto con lo scopo dichiarato di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.
In presenza di specifici requisiti e condizioni, perciò, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di lavoro autonomo prodotti in Italia dai lavoratori “impatriati” sono assoggettati a tassazione in misura parziale.
In particolare, possono beneficiare del regime agevolato i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, ove ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
b) svolgere l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
c) prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
d) rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Dal 1° maggio 2019, peraltro, la normativa è stata modificata dal cd. “Decreto Crescita”, con effetto per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tra le modifiche sono previste:
– l’incremento della quota di reddito esente dal 50 al 70 per cento;
– la riduzione del periodo minimo di residenza all’estero precedenti il trasferimento da 5 a 2 periodi d’imposta;
– la possibilità di comprovare la residenza all’estero, per i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE, anche sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
I casi esaminati dall’Agenzia delle Entrate riguardano, rispettivamente:
1) un lavoratore trasferitosi nel Regno Unito dal 2014 che, a causa del ritardato invio della richiesta, ha ottenuto l’iscrizione all’AIRE dal 2015, ma è in grado di dimostrare l’effettiva residenza all’estero tramite i contratti di assunzione, le relative buste paga e il documento P60 (corrispondente alla Certificazione Unica italiana), il quale prevede di rientrare in Italia con contratto di lavoro dipendente (livello quadro) presso una società italiana avverrà o nel mese di maggio o nel mese di settembre 2019, e intende beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati;
2) una lavoratrice trasferitasi a Londra e iscritta all’AIRE nel 2013 che, però, nel 2017 ha trasferito temporaneamente la residenza in Italia, per poi trasferirsi di nuovo a Londra alla fine del 2017 ma risultante iscritta all’AIRE dal 2019, che prevede di rientrare in Italia a maggio 2019 e beneficiare del regime per i lavoratori impatriati.
Secondo le norme del TUIR, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le tre condizioni appena citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia.
Come accennato in precedenza, uno dei requisiti per la fruizione del regime agevolato è costituito da un periodo minimo di residenza all’estero.
Con riferimento alla verifica di tale requisito, secondo la disciplina applicabile nel periodo d’imposta 2019, in considerazione della rilevanza del solo dato dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è cancellato dal registro della popolazione residente, o risulti cancellato per un periodo inferiore a quello richiesto dalla norma, non poteva essere ammesso all’agevolazione in argomento.
Tuttavia, tra le modifiche introdotte dal cd. “Decreto Crescita”, è stata prevista la possibilità di comprovare la residenza all’estero, per i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE, anche sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Sebbene tali modifiche siano applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in considerazione della ratio normativa, detta facoltà deve ritenersi applicabile anche per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza già dal 2019.
Ovviamente, fermo restando il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi:
– se la residenza in Italia è acquisita nel 2019, si applica la disciplina in vigore prima delle modifiche introdotte dal “decreto crescita” (reddito esente al 50 per cento; periodo minimo di residenza all’estero 5 periodi d’imposta; impegno a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni; prestazione lavorativa prevalentemente in Italia, in favore di impresa residente in Italia, con ruoli direttivi o possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione);
– se, invece, la residenza in Italia è acquisita nel 2020, si applica la disciplina modificata dal “decreto crescita” (reddito esente al 70 per cento; periodo minimo di residenza all’estero 2 periodi d’imposta; impegno a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni; prestazione lavorativa prevalentemente in Italia).
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