Iva al 22% per le attività aggiuntive al trasporto marittimo di passeggeri




Le prestazioni aggiuntive all’attività principale di trasporto marittimo di persone, quali descrizione del paesaggio, intrattenimento con musica, somministrazione di alimenti e bevande e guida turistica, non sono da considerare complementari all’attività principale di trasporto ma aggiuntive a quest’ultima, con la conseguenza che sono da assoggettare ad Iva al 22% (Agenzia Entrate – risposta n. 225/2019).


 


Le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi, sono soggette all’aliquota IVA del 5%.
Stesso trattamento fiscale ai fini Iva è riservato per quelle prestazioni di servizi accessorie all’attività principale che integrano, completano e rendono possibile quest’ultima.
Al contrario i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità.
E’ il caso delle attività di descrizione del paesaggio, intrattenimento con musica, di somministrazione di alimenti e bevande e di guida turistica che non sono da considerare complementari all’attività principale di trasporto ma aggiuntive a quest’ultima, con la conseguenza che sono da assoggettare ad Iva al 22% e non al 5%.





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