Come noto, il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, attraverso il sostegno economico e l’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. Orbene, a seguito della conversione (L. n. 23/2019) del decreto istitutivo (D.L. 4/2019) della misura, l’Inps illustra le modifiche introdotte e integra le indicazioni già fornite (circolare n. 43/2019), che restano valide per quanto diversamente non previsto (Inps, circolare n. 100/2019).
I requisiti per essere ammessi al beneficio di Rdc/Pdc, devono sussistere in capo al richiedente ed al nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.
Al riguardo, per il richiedente il beneficio, è stata introdotta in sede di conversione la condizione di mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di seguito indicati:
– associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
– attentato per finalità terroristiche o di eversione;
– sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
– associazione di tipo mafioso;
– scambio elettorale politico-mafioso;
– strage;
– truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
– delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste per il reato di associazione mafiosa ovvero al fine di agevolare l’attività delle medesime associazioni.
Tale disposizione va comunque applicata in combinato con quella per cui nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti soggetti a misura cautelare o condannati per i predetti reati, tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza.
Sul tema, poi, per i soggetti beneficiari o richiedenti sottoposti a misure cautelari ovvero condannati con sentenza non definitiva per i citati delitti, è ora prevista l’applicazione, a cura del giudice che ha emesso la misura cautelare ovvero la sentenza, della sospensione del beneficio Rdc.
In senso opposto, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione, è venuta meno l’esclusione dal Rdc, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai 12 mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa. Semplicemente, ora, essi sono ininfluenti per la scala di equivalenza, ai fini Rdc/Pdc.
Il nucleo familiare deve poi essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali, così aggiornati:
– un valore dell’ISEE inferiore a 9.360,00 euro;
– un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro. Il valore del patrimonio immobiliare è relativo ai beni posseduti sia in Italia che all’estero; gli immobili all’estero vanno dichiarati nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
– un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000,00 euro, accresciuta di 2.000,00 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro, incrementato di ulteriori 1.000,00 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000,00 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500,00 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
– un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000,00 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La predetta soglia è incrementata a 7.560,00 euro ai fini dell’accesso alla Pdc. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360,00 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da DSU ai fini ISEE. Il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE, per cui esso è dato dalla somma di tutti i redditi che già concorrono alla formazione dell’ISR, senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE (spese sanitarie per disabili, assegni per il coniuge, deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, spese su base nucleo per il canone di locazione, etc.). Peraltro, il valore del reddito familiare deve essere assunto al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Con particolare riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, ora è posto l’obbligo in capo a tali soggetti di produrre in fase di istruttoria, ai fini dell’accoglimento delle domande, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Sono esonerati i cittadini di Stati non appartenenti all’UE aventi lo status di rifugiato politico o per i quali è oggettivamente impossibile acquisire le predette certificazioni, nonché quelli per cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
In ogni caso, sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione e i relativi benefici sono comunque erogati per un periodo non superiore a 6 mesi, pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte in sede di conversione ai fini dell’accesso al beneficio.
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